RegolamentoTitolo VIII

Art. 33

In vigore dal 1 ott 1991
Agli effetti dell', secondo comma, del decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, e dell'annessa tabella A, i prodotti di cui all' del decreto medesimo vanno raggruppati nel seguente modo: 1° sieri e derivati; 2° vaccini batterici integrali; 3° vaccini batterici elaborati; 4° altri vaccini; 5° fermenti batterici; 6° virus, tossine ed affini; 7° arsenobenzoli semplici; 8° derivati degli arsenobenzoli; 9° altri prodotti chemioterapici. 10° altri prodotti biologici ed affini. I prodotti opoterapici vanno raggruppati a seconda dell'organo dal quale derivano. Nel caso di prodotti opoterapici associati non possono essere percepite più di due tasse.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-33

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