RegolamentoTitolo VIII

Art. 35

In vigore dal 1 ott 1991
L'autorizzazione a preparare per la vendita uno o più dei prodotti di cui all' del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, è revocata: 1° quando risulti che sieno venuti a mancare nell'Istituto i requisiti in base ai quali l'autorizzazione venne concessa; 2° nei casi previsti dall' del regolamento 18 giugno 1905, n. 407; 3° quando il prodotto sia dimostrato, dall'uso, nocivo; 4° in caso dì contravvenzione all' del presente regolamento; 5° in case di mancato pagamento della tassa annua di cui alla tabella A annessa al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732. La revoca dell'autorizzazione ha luogo nei modi e con le forme prescritte, dagli del presente regolamento, per la revoca delle specialità medicinali.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-35

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