RegolamentoTitolo IX

Art. 41

In vigore dal 1 ott 1991
I provvedimenti del Prefetto di cui all', comma 2, del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, sono adottati tenuto conto delle controdeduzioni che l'interessato potrà presentare in iscritto nel perentorio termine di giorni tre, semprechè non sia stato redatto, in contraddittorio dello stesso, il verbale constatante la violazione alle disposizioni del primo comma del citato del R. deereto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-41

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