RegolamentoTitolo IX

Art. 42

In vigore dal 1 ott 1991
Presso il Ministero dell'interno sono tenuti i registri: a) delle officine di prodotti terapeutici autorizzate a produrre a scopo di vendita specialità medicinali e di quelle a cui l'autorizzazione venne revocata; b) delle specialità medicinali nazionali ed estere, delle quali è stato autorizzato il commercio, con l'annotazione delle eventuali variazioni o della revoca; c) degli istituti autorizzati alla produzione dei prodotti di cui all' del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, e di quelli a cui l'autorizzazione venne revocata. Per le registrazioni in serie o in categoria debbono essere riportati nel registro i numeri di ogni serie e le indicazioni relative ad ogni categoria autorizzata.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-42

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