Regolamento›Titolo IX
Art. 47
In vigore dal 1 ott 1991
La domanda, agli effetti dell' del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, per continuare il commercio di specialità medicinali deve essere presentata, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento al Ministero dell'interno in conformità di quanto prescrivono gli .
Il Ministero dell'interno provvede in conformità delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-47