Regolamento›Titolo IX
Art. 50
In vigore dal 1 ott 1991
I decreti del Ministero dell'interno, coi quali viene negata alle officine e agli istituti attualmente esistenti la facoltà di continuare a produrre rispettivamente le specialità medicinali e i prodotti di cui all' del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, nonché i decreti coi quali viene negata la registrazione delle specialità medicinali attualmente esistenti in commercio sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.
Di essi viene data contemporaneamente comunicazione ai Prefetti del Regno per la notificazione agli interessati e la partecipazione agli ordini dei sanitari delle rispettive circoscrizioni, nonché, per le specialità estere, al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane).
Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
Mussolini.
Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
Rocco.
Il Ministro per le finanze:
Volpi.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-50