RegolamentoTitolo IX

Art. 48

In vigore dal 1 ott 1991
Gli istituti che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento preparano i prodotti di cui all' del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, devono presentare nel termine di sei mesi domanda di autorizzazione agli effetti degli del decreto medesimo. Il Ministero dell'interno provvede in conformità delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-48

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