RegolamentoTitolo IX

Art. 44

In vigore dal 1 ott 1991
I farmacisti hanno l'obbligo di aggiornare l'elenco di cui all' del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, entro due mesi dall'avvenuta inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'elenco pubblicato dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo precedente.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-44

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