Regolamento›Titolo IX
Art. 43
In vigore dal 1 ott 1991
A cura del Ministero dell'interno verrà pubblicato ogni trimestre un elenco:
a) delle officine autorizzate a produrre specialità medicinali e di quelle a cui l'autorizzazione è stata revocata;
b) delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate, di quelle di cui è stata autorizzata la variazione e di quelle per le quali è intervenuta la revoca della registrazione.
Nei casi di cui alla lettera b) saranno riportati nell'elenco:
1° il nome della specialità ed eventualmente i numeri di ogni serie e l'indicazione di ogni categoria;
2° la denominazione dell'officina;
3° gli elementi essenziali atti ad identificare la specialità, registrata, variata o revocata;
c) degli Istituti autorizzati alla produzione dei prodotti, di cui all' del R. decreto-legge 7 agosto 1925; n.1732, e di quelli a cui l'autorizzazione venne revocata.
L'elenco viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno. Contemporaneamente esso viene comunicato alle Prefetture del Regno per le conseguenti partecipazioni agli ordini, dei sanitari delle rispettive circoscrizioni.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-43