RegolamentoTitolo IX

Art. 45

In vigore dal 1 ott 1991
La riscossione delle tasse annue per l'esercizio delle officine e per il commercio delle specialità medicinali nonché dei predetti di cui all' dei R. decreto-legge 7 agosto 1925, n.1732, ha luogo con le forme e i mezzi stabiliti dalla, legge 22 maggio 1913, n. 468, e del regolamento 13 luglio 1914, numero 829, per la riscossione della tassa annua di ispezione delle farmacie. La matricola dei debitori della tassa è preparata dai Prefetti in base agli elementi apprestati dal Ministero dell'interno. La tassa annua per le specialità e i prodotti esteri registrati sarà applicata a carico del rappresentante legale nel Regno della ditta estera produttrice della specialità o del prodotto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-45

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