RegolamentoCapo VIII

Art. 71

In vigore dal 31 ott 1920
Gli elenchi dei bacini imbriferi da sistemarsi con serbatoi e laghi, compilati a norma dell' del R. decreto 9 ottobre 1919, n 2161, devono comprendere i bacini per i quali la sistemazione del corso d'acqua corrispondente abbia tale interesse pubblico da rendere necessario che lo Stato ne promuova direttamente l'esecuzione. I detti elenchi con le indicazioni di massima della probabile ubicazione dei serbatoi o laghi e della relativa capacità sono depositati col progetto di massima presso l'Ufficio del genio civile della provincia in cui dovranno essere eseguite le opere e sono pubblicati integralmente nella Gazzetta ufficiale del Regno e nei giornali indicati dal Ministero dei lavori pubblici insieme con l'avviso che dichiara aperta la gara per la concessione delle opere stesse sulla base del progetto di massima. L'avviso deve contenere l'invito di presentare al competente Ufficio del genio civile il progetto esecutivo delle opere e di chiedere, oltre alla concessione della derivazione d'acqua, le agevolazioni di cui ai numeri 1 e 2 dell' del R. decreto predetto, e la sovvenzione contemplata dall' del decreto medesimo, all'uopo corredando la relativa domanda di tutti i documenti prescritti dagli del presente regolamento. Deve inoltre indicare l'ufficio ed il periodo di tempo in cui saranno depositati gli elenchi ed il progetto di massima ed il termine utile per partecipare alla gara.
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Art. 71 Che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo