Regolamento›Capo VIII
Art. 59
In vigore dal 31 ott 1920
Determinata che sia la sovvenzione annua governativa, questa non potrà essere aumentata se pure non dovessero corrispondere, all'atto della realizzazione, le previsioni del piano finanziario, tanto in ordine al costo di costruzione, quanto nei riguardi dalle spese e dei redditi dell'esercizio.
Parimenti nessuna variazione potrà recarsi ai limiti dei prezzi di cui al penultimo comma dell'.
Qualora dal collaudo risulti che il serbatoio o lago abbia una capacità inferiore a quella prevista nel progetto esecutivo in base al quale è stata accordata la sovvenzione, è in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di ridurre proporzionalmente, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, la sovvenzione annua.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-59