RegolamentoCapo VIII

Art. 56

In vigore dal 31 ott 1920
Dopo che abbia firmato il disciplinare per la concessione della derivazione d'acqua, giusta il precedente , il richiedente la sovvenzione governativa dovrà presentare all'Ufficio del genio civile nel termine perentorio, che gli verrà assegnato dal Ministero dei lavori pubblici, il progetto esecutivo delle opere alle quali si riferisce la concessione corredandolo dei rilievi geognostici e dei calcoli dimostrativi della capacità del serbatoio, nonché gli esemplari del piano finanziario esibito, debitamente aggiornato. Tale progetto da esibirsi in originale e copia, sarà redatto in conformità alle norme per la compilazione dei progetti esecutivi approvato con decreto del ministro dei lavori pubblici e di cui all' del presente regolamento nonché delle speciali norme per la costruzione delle dighe.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-56

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Art. 56 Che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo