Regolamento›Capo III
Art. 21
In vigore dal 31 ott 1920
Emanato il decreto, il concessionario deve presentare, qualora sia richiesto nel disciplinare e nel termine in esso fissato, al genio civile, il progetto esecutivo dei lavori, compilato secondo le norme stabilite con decreto del ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-21