Regolamento›Capo III
Art. 22
In vigore dal 31 ott 1920
Approvato il progetto esecutivo il concessionario deve far conoscere all'Ufficio del genio civile il giorno in cui intende cominciare i lavori.
Il genio civile ne sorveglia l'esecuzione, e può ordinarne la sospensione ogni qualvolta non siano osservate le condizioni alle quali è vincolata la concessione, riferendone però immediatamente al ministro dei lavori pubblici il quale, sentito il Consiglio superiore delle acque, provvede in merito.
Nel caso di proroga di qualche termine si intende prorogata di altrettanto la decorrenza di ciascuno dei termini successivi in quanto risultino connessi con quello prorogato.
I nuovi termini sono stabiliti con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-22