RegolamentoCapo IV

Art. 27

In vigore dal 31 ott 1920
Nel caso in cui gli utenti di acqua pubblica non mantengano in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, nonché le chiuse stabili o instabili costruite nel corso di acqua agli effetti della derivazione, l'Ufficio del genio civile diffida l'utente con indicazione dei lavori da farsi entro un termine perentorio. In caso di inadempimento eleva verbale di contravvenzione e lo trasmette al prefetto per i provvedimenti di cui agli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-27

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Art. 27 Che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo