Regolamento›Capo IV
Art. 30
In vigore dal 31 ott 1920
In caso di sospensione o interruzione dell'esercizio della utilizzazione che non sia dovuto a cause normali inerenti alle modalità di esercizio, l'utente deve darne immediato avviso al genio civile sotto la comminatoria di cui all'art. 120 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.
Se la utilizzazione è impedita da un caso di forza maggiore. l'utente deve provocarne la constatazione da parte del genio civile.
Nell'un caso e nell'altro il genio civile ne riferisce al Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-30