Regolamento

Art. 35

In vigore dal 31 ott 1920
Il Consiglio decide su relazione di uno dei suoi membri o anche di più nei casi in cui il presidente lo ritenga necessario. Se i relatori sono più, essi s' intendono costituiti in collegio per riferire sull'affare. Quando per poter decidere convenientemente su di un affare, il Consiglio riconosca la opportunità di ulteriori istruttorie, può richiederne il Ministero dei lavori pubblici e può anche procedervi direttamente se trattisi di accertamenti locali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-35

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Art. 35 Che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo