Regolamento›Capo VI
Art. 39
In vigore dal 31 ott 1920
La costruzione delle linee di trasmissione dell'energia proveniente da impianti idroelettrici esistenti e quella delle linee per il collegamento di detti impianti possono essere, ai sensi ed effetti dell' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, dichiarate di pubblica utilità con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.
La domanda corredata dal progetto di massima sarà pubblicata nei modi indicati per le domande di concessione.
Si osserveranno nel resto le disposizioni contenute nell' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e nell' del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-39