Regolamento›Capo VI
Art. 42
In vigore dal 31 ott 1920
Nel determinare il riparto, tra i Comuni rivieraschi, delle quote del canone supplementare di che al sesto comma dell' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, il Ministero delle finanze tiene conto della quantità di forza trasportata oltre i 15 chilometri o del bilancio di ciascun Comune.
Agli stessi criteri si attiene il Ministero medesimo nei riparti a norma del penultimo comma del citato .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-42