RegolamentoCapo VI

Art. 42

In vigore dal 31 ott 1920
Nel determinare il riparto, tra i Comuni rivieraschi, delle quote del canone supplementare di che al sesto comma dell' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, il Ministero delle finanze tiene conto della quantità di forza trasportata oltre i 15 chilometri o del bilancio di ciascun Comune. Agli stessi criteri si attiene il Ministero medesimo nei riparti a norma del penultimo comma del citato .
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Art. 42 Che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo