Regolamento›Capo VII
Art. 47
In vigore dal 31 ott 1920
L'approvazione dei progetti relativi al servizio idrografico, salvo quanto dispone la legge 5 maggio 1907, n. 257, è affidata all'ispettore superiore compartimentale di cui all'articolo precedente, per gli importi fra L. 50,000 e L. 200,000 di cui all' del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-47