Regolamento›Capo VII
Art. 49
In vigore dal 31 ott 1920
Alle visite d'istruttoria relative alle domande per grandi derivazioni interviene anche un funzionario tecnico dell'ufficio o sezione idrografica che ha giurisdizione sul bacino a cui la derivazione si riferisce, col compito di definire la natura e l'entità degli impianti di stazioni e strumenti idrografici.
Il verbale della visita di istruttoria deve portare anche la firma del funzionario del servizio idrografico intervenuto alla visita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-49