RegolamentoCapo VII

Art. 49

In vigore dal 31 ott 1920
Alle visite d'istruttoria relative alle domande per grandi derivazioni interviene anche un funzionario tecnico dell'ufficio o sezione idrografica che ha giurisdizione sul bacino a cui la derivazione si riferisce, col compito di definire la natura e l'entità degli impianti di stazioni e strumenti idrografici. Il verbale della visita di istruttoria deve portare anche la firma del funzionario del servizio idrografico intervenuto alla visita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-49

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Art. 49 Che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo