Regolamento›Capo VIII
Art. 52
In vigore dal 31 ott 1920
La domanda di concessione delle agevolazioni e sovvenzioni di cui all' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, deve essere presentata insieme con la domanda di concessione della derivazione di acqua necessaria per la esecuzione delle opere menzionate nel detto articolo.
La domanda deve essere presentata in doppio originale all'Ufficio del genio civile competente, il quale restituisce all'esibitore uno degli originali con l'attestazione della data di presentazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-52