RegolamentoCapo VIII

Art. 57

In vigore dal 31 ott 1920
L'Ufficio del genio civile trasmette al Ministero dei lavori pubblici il progetto ed il piano finanziario di cui al precedente articolo, esprimendo il proprio parere tanto sul progetto stesso, quanto sulla esattezza dei dati forniti dal richiedente nel piano medesimo e sulle eventuali modificazioni occorrenti. Il Consiglio superiore delle acque, accertato il piano finanziario dopo avere eventualmente sentito il richiedente, propone l'ammontare annuo della sovvenzione governativa, nei limiti disavanzo economico risultante dal piano stesso, e ne stabilisce pure la durata. Agli effetti della determinazione della sovvenzione governativa, di cui all' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, s'intende che i milioni di metri cubi di acqua, ai quali si applica la sovvenzione stessa, sono dati dalla capacità corrispondente ai peli estremi d'invaso e evaso dell'acqua accumulata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-57

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Art. 57 Che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo