Regolamento›Capo VIII
Art. 60
In vigore dal 31 ott 1920
Ai sensi dell' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, s'intende profitto netto, alla cui partecipazione è ammesso lo Stato quello che rimane del profitto lordo detratte lo spese di esercizio, di manutenzione, di riparazione e quelle di estinzione del capitale di primo impianto, esclusa quella parte delle opere di derivazione che, secondo l' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, passerà senza compenso in proprietà dello Stato.
Nel predetto lordo saranno compresi tutti i contributi diretti o indiretti dovuti all'azienda, con l'obbligo del non riscosso per il riscosso.
Tale criterio di accertamento del profitto netto sostituisce quello indicato nel secondo comma dell' del citato decreto, quando questo non sia applicabile.
Se sia concessionaria una Società che svolga la sua attività in diversi campi, dovrà nel caso che sia stabilita la partecipazione dello Stato agli utili netti, essere tenuta gestione separata per l'esercizio della concessione per cui è stata accordata la sovvenzione governativa.
In tale gestione, alle voci spese generali e di amministrazione non potrà figurare una somma superiore ad una quota delle spese generali e di amministrazione dell'Ente, proporzionale alle quote di capitale rispettivamente impiegate.
Storico versioni
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