Regolamento›Capo VIII
Art. 65
In vigore dal 31 ott 1920
Chi ha chiesto la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili deve, dopo sottoscritto il disciplinare ed all'atto della presentazione del progetto esecutivo di cui all', presentare anche una planimetria generale dei terreni indicati nella domanda di concessione e di quegli altri che, in seguito allo studio del progetto esecutivo, siansi dimostrati idonei per matura e convenienza economica ad essere irrigati con notevole utilità generale.
Tale planimetria dovrà contenere tutti i dati necessari per la esatta identificazione dei terreni che si intende di assoggettare a contributo, la indicazione dei canali d'irrigazione e le quote od altezze di livello dei terreni e dei canali riferite al livello del mare, oppure ad un determinato piano orizzontale di convenzione.
La planimetria stessa sarà corredata di un elenco descrittivo dei fondi irrigabili, in cui saranno riportati, con le eventuali rettifiche ed aggiunte, tutti i dati contenuti nella domanda di concessione, giusta l' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e sarà altresì indicato lo stato di coltura attuale dei terreni e quello di cui potranno essere suscettibili mercè l'irrigazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-65