Regolamento›Capo VIII
Art. 67
In vigore dal 31 ott 1920
Le circostanze di fatto constatate da visita locale risulteranno da un processo verbale redatto dal funzionario del genio civile che vi procede; in detto verbale, su richiesta degli interessati o loro rappresentanti intervenuti, saranno inoltre inserite le osservazioni o controdeduzioni.
Compiuta l'istruttoria, l'Ufficio del genio civile trasmette gli atti al Ministero dei lavori pubblici con apposita relazione, nella quale riassume i risultati della istruttoria ed esprime il parere sulle opposizioni presentate e formula proposte per la determinazione delle condizioni di cui all' del R. decreto 9 ottobre 1919, numero 2161.
Il Ministero dei lavori pubblici promuove il parere del Consiglio superiore delle acque che potrà, ove lo ritenga opportuno, udire le deduzioni verbali del richiedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-67