Regolamento›Capo VIII
Art. 66
In vigore dal 31 ott 1920
Presentati i documenti di cui all'articolo precedente, la domanda di concessione di sottoporre a contributo i fondi irrigabili, è pubblicata nei Comuni interessati con decreto del ministro dei lavori pubblici.
Il decreto stabilisce l'ufficio o gli uffici presso i quali la domanda, la planimetria e l'elenco descrittivo accennati nell'articolo precedente saranno depositati, i giorni in cui saranno visibili al pubblico, i Comuni ed i giorni nei quali il decreto dovrà rimanere affisso all'albo pretorio, il periodo di tempo, non superiore a trenta giorni, entro il quale potranno presentarsi le opposizioni. Il decreto indica pure che l'istruttoria si compie anche per la determinazione del tributo obbligatorio a carico dei fondi irrigabili, giusta l' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.
Contemporaneamente l'ufficio del genio civile pubblica il giorno e l'ora della visita locale.
Copia del decreto è comunicata alle Provincie interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-66