RegolamentoCapo VIII

Art. 68

In vigore dal 31 ott 1920
Prima di far luogo alla concessione della sovvenzione governativa e della facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili, sarà notificato al richiedente l'ammontare della sovvenzione deliberata, del contributo sui fonti irrigabili ed il prezzo di vendita dell'acqua, con invito a far conoscere la sua incondizionata adesione entro un perentorio termine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-68

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