Regolamento›Capo IX
Art. 73
In vigore dal 31 ott 1920
Gli Uffici del genio civile vigilano che siano osservate le disposizioni della legge e quelle del presente regolamento.
La vigilanza locale incombe in special modo ai funzionari del genio civile, agli ufficiali e guardiani idraulici ed a quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato.
I detti funzionari ed agenti accertano le contravvenzioni mediante processo verbale, possibilmente alla presenza di due testimoni, e possono anche procedere al sequestro degli oggetti colti in contravvenzione o che avessero servito a commetterla.
Se l'utente o concessionario è presente, devono interrogarlo sul fatto che costituisce la contravvenzione e chiedergli se abbia da addurre ragioni a sua discolpa.
L'accertamento delle contravvenzioni è un obbligo per tutti gli agenti giurati della pubblica Amministrazione e dei Comuni, per i Reali carabinieri, per le guardie di finanza e guardie forestali.
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