Regolamento›Capo IX
Art. 75
In vigore dal 31 ott 1920
Nel caso di sequestro di oggetti, questi, insieme a copia del verbale di accertamento, sono consegnati, entro ventiquattro ore dalla data, al sindaco del Comune in cui tu accertata la contravvenzione.
Una copia del verbale è sempre trasmessa immediatamente all'Ufficio del genio civile nella cui circoscrizione fu commessa la contravvenzione.
Il sindaco può restituite gli oggetti sequestrati al contravventore se questi sia sufficiente sicurtà per il pagamento dalle pene pecuniarie, dei danni o delle spese cui possa essere tenuto; in ogni altro caso ne affida la custodia al segretario comunale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-75