RegolamentoCapo X

Art. 80

In vigore dal 31 ott 1920
L'utente che abbia chiesto il riconoscimento prima dell'entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1910, n. 1604, e non l'abbia ancora ottenuto, deve rinnovare la domanda in conformità delle prescrizioni del presente regolamento. Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle leggi 26 marzo 1885, n. 2248, allegato f, e 10 agosto 1884, n. 2641, e dei decreti Luogotenenziali 16 gennaio 1916, n. 27; 25 gennaio 1916, numero 57; 3 settembre 1916, n. 1149 e 20 novembre 1916, n. 1664 non hanno l'obbligo di chiedere il riconoscimento dell'utenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-80

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