Regolamento›Capo X
Art. 82
In vigore dal 31 ott 1920
Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista nell' del decreto stesso, si intenderanno di diritto prorogate fino al termine della durata massima stabilita dall' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;
Per le piccole derivazioni concesse in base al decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-82