Regolamento›Capo X
Art. 86
In vigore dal 31 ott 1920
Le sovvenzioni di cui agli del R. decreto 9 ottobre 1919 n. 2161, potranno sostituire la sovvenzione ed il contributo contemplati all' della legge 11 luglio 1913, n. 945. Sulla relativa domanda, correlata da un nuovo piano finanziario provvederà, su parere del Consiglio superiore delle acque, il ministro dei lavori pubblici, sentito quello del tesoro.
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