Art. 1

In vigore dal 31 ott 1920
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visti il Nostro decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e quello in data odierna relativo al Servizio idrografico; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei Ministri, ministro per l'interno, e con i ministri segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura, per l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato l'unito regolamento per le derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche, visto, d' ordine Nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920 VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Peano - Facta - Meda - Micheli - Alessio. Visto, Il guardasigilli: Fera.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-rd-1

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