Regolamento›Capo X
Art. 88
In vigore dal 31 ott 1920
Per le grandi derivazioni d'acqua pubblica concesse a termini della legge 10 agosto 1884, n. 2644, ma non ancora attuato, quando si tratti di agevolare la costruzione di importanti impianti idroelettrici, può essere dichiarata di pubblica utilità l'esecuzione delle opere ai sensi ed effetti dell' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.
La relativa domanda corredata del progetto è pubblicata nei modi prescritti dal citato decreto e dal presente regolamento.
Il decreto Reale di dichiarazione di pubblica utilità è promosso dal ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-88