RegolamentoCapo III

Art. 25

In vigore dal 31 ott 1920
Dalla data del decreto di concessione decorrono la durata della concessione ed il canone salvo per questo il disposto dell' comma terzo, del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161. Se il pagamento del canone è ritardato oltre il primo mese dalla scadenza, qualsiasi concessionario, il quale incorra in talo ritardo, è tenuto a corrispondere, oltre il canone, gl'interessi legali di mora decorrenti dalla data di scadenza del canone. Il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo approvato il collaudo delle opere della concessione o di ciascun periodo di essa, salvo che l'Ufficio del genio civile non creda di autorizzare, in via provvisoria ed a rischio del concessionario, l'esercizio delle opere ultimate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-25

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