Regolamento›Capo III
Art. 24
In vigore dal 31 ott 1920
Ultimati i lavori, il concessionario ne dà avviso all'Ufficio del genio civile, il quale procede alla visita delle opere, e trovando conformi alle condizioni della concessione ed eseguite a regola d'arte, trasmette il certificato di collaudo al Ministero dei lavori pubblici. Intervenuta l'approvazione dell'atto di collaudo il genio civile ne rilascia copia al concessionario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-24