RegolamentoCapo III

Art. 19

In vigore dal 31 ott 1920
Dopo esaurita l'istruttoria, se si riconosce che non si possa fare luogo alla concessione, la domanda è respinta con decreto motivato da emanarsi con le stesse forme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-19

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Art. 19 Che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo