Regolamento›Capo III
Art. 15
In vigore dal 31 ott 1920
Gli atti della compiuta istruttoria sono rimessi al Consiglio superiore delle acque, il quale sentito, ove lo creda opportuno, gli interessati, esprime il suo parere sulla concessione e ove questo sia favorevole indica gli elementi essenziali che l'Ufficio del genio civile deve includere nel disciplinare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-15