Regolamento›Capo II
Art. 13
In vigore dal 31 ott 1920
Le circostanze di fatto constatate durante la visita locale risulteranno da un verbale redatto dal funzionario del genio civile precedente. In detto verbale, su richiesta degli interessati o loro rappresentanti intervenuti, saranno inoltre inserite le osservazioni e le controdeduzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-13