RegolamentoCapo II

Art. 14

In vigore dal 31 ott 1920
La relazione dell'Ufficio del genio civile sui risultati dell'istruttoria fornirà particolari informazioni sui seguenti punti: A) Se si tratta di derivazione: 1° sulla quantità d'acqua che si può concedere, avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata e sulla lunghezza o pendenza dei canali di presa e restituzione; 2° sopra le opere di raccolta e sopra la direzione, la lunghezza, l'altezza, la forma e la natura delle chiuse che si dovessero costruire nell'acqua pubblica e sulla loro innocuità per gli interessi pubblici e i diritti dei terzi; 3° sulla forma e sulle dimensioni della bocca di derivazione e degli edifici e congegni occorrenti per regolare l'estrazione dell'acqua nei limiti della concessione, e per impedire che in qualunque tempo e specialmente nell'occasione di piene s'introducano acque sovrabbondanti nel canale derivatore, sia nel caso di nuova costruzione sia quando si usino in tutto o in parte cavi esistenti, tenuto conto della sua sezione e pendenza e degli scaricatori con i quali si è provveduto a smaltire le dette acque; 4° sopra il modo di restituzione delle acque, quando ne sia il caso, al loro corso primitivo, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e del buon regime idraulico; 5° sopra le cautele da prescriversi per l'innocuo ripristinamento della chiusa se è instabile. B) Se si tratta di opificio da stabilire sopra acqua pubblica: 1° sulla distanza dell' opificio dalle sponde, salvo che esso occupi l'intera larghezza dell'alveo o bacino d'acqua; 2° sulle rampe e strade di accesso all'opificio all'effetto di accertarne l'innocuità rispetto alle sponde ed alle arginature; 3° sulle cautele da richiedersi in caso di piena. C) Tanto se si tratta di derivazione quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pubblica: 1° sulla razionale utilizzazione dei corsi d'acqua e del bacino idrografico e sulla compatibilità della concessione col buon regime idraulico e sulle garanzie da richiedersi a tutela del detto regime; 2° sulle norme da prescriversi per il regolare eseguimento delle opere nei riguardi dell' interesse pubblico e della incolumità di opere pubbliche e beni in genere; 3° sulle cautele per impedire l' inquinamento delle acque; 4° sopra le deposizioni presentate e sopra tutte le particolarità locali di qualche rilievo per la concessione domandata; 5° sull'importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate e sui canoni da richiedersi a norma degli del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, con la indicazione, per le concessioni ad uso di forza motrice, dei necessari calcoli; 6° sulle garanzie da richiedersi nell'interesse del regime idraulico, della navigazione e fluitazione, dell'agricoltura, dell' industria, della piscicultura, nonché della sicurezza e della igiene pubblica; 7° sulla capacità tecnico-finanziaria ed industriale del richiedente; 8° su tutti gli altri elementi di giudizio che l'Ufficio del genio civile ritenesse utili circa la convenienza di accordare la concessione richiesta. Per le derivazioni e utilizzazioni interessanti i corsi d'acqua che rientrano nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova gli atti della eseguita istruttoria saranno dagli Uffici del genio civile competenti rimessi al Ministero a mezzo del magistrato stesso, che esprimerà il suo parere in merito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo