RegolamentoCapo I

Art. 8

In vigore dal 31 ott 1920
L'Intendenza di finanza compila lo schema di catasto delle utenze esistenti nella Provincia e lo trasmette al Ministero delle finanze, il quale, riconosciutolo regolare, ne dispone la pubblicazione mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e affissione per quindici giorni all'albo pretorio di ciascun Comune per la parte riguardante il rispettivo territorio. Il Ministero delle finanze provvede poi alla conservazione ed all'aggiornamento del catasto, apportandovi le occorrenti variazioni ed aggiunte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-8

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