RegolamentoCapo I

Art. 6

In vigore dal 31 ott 1920
Decorso il termine di cui all' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, o divenuto irretrattabile il decreto che respinge in tutto o in parte una domanda di riconoscimento, il ministro dei lavori pubblici, ove non si avvalga della facoltà di cui all', comma secondo, del R. decreto suddetto, ordina la rimozione di tutte le opere esistenti nell'alveo e dell'edificio di presa, nonché il ripristino delle sponde e degli argini del corso d'acqua da cui si effettua la derivazione, o la riduzione delle opere nei limiti del riconoscimento. Qualora non si ottemperi all'esecuzione nel termine prescritto vi provvederà d'ufficio il genio civile a spese dell'utente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-6

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Art. 6 Che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo