RegolamentoCapo I

Art. 5

In vigore dal 31 ott 1920
La domanda è affissa in copia, per 15 giorni, all'albo pretorio del Comune in cui cadono le opere di presa o in cui si trova l'opificio situato sopra acqua pubblica e un estratto di essa è pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della Provincia ed affisso all'albo pretorio degli altri Comuni compresi fra la presa e la restituzione delle acque. L'Amministrazione può disporre che si omettano le formalità di pubblicazione nel caso in cui la domanda riguardi una derivazione di pochissima entità. In base ai risultati dell'istruttoria, nella quale si osserverà, in quanto possibile, il disposto del successivo e agli accertamenti locali praticati dal genio civile, il ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, emette il decreto che fa luogo al riconoscimento dell'utenza in tutto o in parte o respinge la domanda. Il decreto è notificato a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, consegnandone copia all'interessato o a persona sua familiare, o in mancanza, al sindaco del Comune in cui si trovano le opere di presa della derivazione o l'opificio situato sopra acqua pubblica. Del decreto è trasmessa copia al Ministero delle finanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-5

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Art. 5 Che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo