RegolamentoCapo I

Art. 4

In vigore dal 31 ott 1920
La domanda di riconoscimento, di cui all' del R. decreto ottobre 1919, n. 2161, deve essere diretta al Ministero dei lavori pubblici e presentata in doppio originale all'Ufficio del genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa o l'opificio situato sopra acqua pubblica. Il detto ufficio restituisce all'esibitore uno dagli originali con la attestazione della data di presentazione. L'utente deve indicare il quantitativo d'acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata e, in caso di utenza per irrigazione, anche la superficie dei terreni irrigati o produrre il titolo legittimo o i documenti atti a provare l'uso della derivazione durante tutto il trentennio anteriore alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, nonché i tipi eventualmente necessari ad illustrare le opere di derivazione esistenti ed i limiti della superficie irrigata. Nella domanda deve essere fatta dichiarazione di domicilio. Il richiedente deve depositare, nel termine assegnatogli dall'ufficio del genio civile e non superiore a giorni 30, la somma dall'Ufficio stesso ritenuta necessaria per le spese della procedura di riconoscimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-4

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Art. 4 Che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo