Regolamento›Capo I
Art. 4
In vigore dal 31 ott 1920
La domanda di riconoscimento, di cui all' del R. decreto ottobre 1919, n. 2161, deve essere diretta al Ministero dei lavori pubblici e presentata in doppio originale all'Ufficio del genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa o l'opificio situato sopra acqua pubblica.
Il detto ufficio restituisce all'esibitore uno dagli originali con la attestazione della data di presentazione.
L'utente deve indicare il quantitativo d'acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata e, in caso di utenza per irrigazione, anche la superficie dei terreni irrigati o produrre il titolo legittimo o i documenti atti a provare l'uso della derivazione durante tutto il trentennio anteriore alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, nonché i tipi eventualmente necessari ad illustrare le opere di derivazione esistenti ed i limiti della superficie irrigata.
Nella domanda deve essere fatta dichiarazione di domicilio.
Il richiedente deve depositare, nel termine assegnatogli dall'ufficio del genio civile e non superiore a giorni 30, la somma dall'Ufficio stesso ritenuta necessaria per le spese della procedura di riconoscimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-4