RegolamentoCapo II

Art. 9

In vigore dal 31 ott 1920
Le domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche sono presentate in doppio originale al competente ufficio del genio civile il quale restituisce all'esibitore uno degli originali con l'attestazione della data di presentazione. La domanda può essere presentata con riserva di indicare o di costituire un Consorzio o una Società civile o commerciale per attuare la concessione. Nella domanda il richiedente deve dichiarare il suo domicilio. Il progetto di massima deve essere presentato in originale o copia e deve comprendere i seguenti documenti: 1° Per le grandi derivazioni: a) relazione particolareggiata con speciale riguardo alla razionale utilizzazione del corso d'acqua e del bacino idrografico; b) corografia; c) piano generale; d) profili longitudinali e trasversali e) disegni delle principali opere d'arte; f) calcolo sommario della spesa e piano finanziario. 2° Per le piccole derivazioni: a) relazione particolareggiata; b) corografia; c) piano topografico; d) profili longitudinali e trasversali; e) disegni delle principali opere d'arte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-9

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