RegolamentoCapo II

Art. 11

In vigore dal 31 ott 1920
Sono a carico di chi chiede la concessione le spese occorrenti per la istruttoria o in genere per l'esame della domanda. Il richiedente deve depositare, oltre alla somma di cui al penultimo comma dell' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, che è dovuta anche quando trattisi di derivazioni che possano essere concesse con esenzione di canone, le somme che l'ufficio del genio civile ravvisi necessarie per il pagamento delle spese anzi dette. Non effettuandosi il deposito entro il termine assegnato, che non potrà essere superiore a trenta giorni, la domanda non avrà ulteriore corso. Le spese effettivamente incontrate sono liquidate dall'ingegnere capo del genio. Nel caso in cui, a termini dell' del R. decreto 9 ottobre 1919, n.2161, tra più domande aventi per oggetto in tutto o in parte la stessa concessione sia preferita una di quelle ammessa ad istruttoria in virtù dell' del menzionato decreto, la concessione sarà subordinata alla condizione che il concessionario rifonda tutte le spese d'istruttoria e di esame delle domande anteriori.
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