Regolamento›Capo III
Art. 16
In vigore dal 10 mar 1929
Il disciplinare compilato in baso alle indicazioni del Consiglio superiore delle acque determina, oltre le altre eventuali condizioni richieste nei singoli casi:
1. Se si tratta di derivazioni:
a) la specie della derivazione;
b) la quantità di acqua da derivare nel caso di volume costante;
c) le quantità massime da non oltrepassare, e quelle medie su cui sono fissati i canoni, nel caso di volumi variabili;
d) il dislivello del pelo di acqua dalla presa alla restituzione;
e) i salti utili in base ai quali sono stabiliti i canoni nel caso di derivazione per forza motrice;
f) il modo e le condizioni della raccolta, regolazione, derivazione, condotta, restituzione o scolo dell'acqua;
g) nel caso di derivazione a bocca libera od a sollevamento meccanico per usi agrari od analoghi, la superficie cui l'acqua è destinata, la sua ubicazione ed i suoi confini;
h) nel caso in cui sia prevista la costruzione di dighe o cavedoni a struttura instabile, le particolari condizioni richieste dalla natura dell'opera e del corso di acqua, e specialmente i periodi di tempo in cui potranno dette opere mantenersi, quelli in cui dovranno rimuoversi e quelli in cui potranno essere ristabilite con semplice autorizzazione del genio civile;
i) nel caso di derivazione per condizioni e discipline dell'esercizio della pubblica igiene;
2. Se si tratta di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:
a) il modo e le condizioni dell'uso;
b) le cautele da osservarsi in caso di piena;
c) le medie annuali dei cavalli dinamici in base alle quali sono fissati i canoni.
3. Tanto se si tratta di derivazioni quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:
a) le garanzie da osservarsi nell'interesse del regime idraulico, della navigazione e della fluitazione, dell'agricoltura, della industria, della piscicoltura, dell'igiene e sicurezza pubblica;
b) l'importo e la decorrenza dei canoni annui da corrispondere alle finanze dello stato;
c) la quantità di energia da riservare a prezzo di costo per servizi pubblici, od a favore di Comuni rivieraschi, a termini degli del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;
d) la durata della concessione;
e) i termini entro i quali il concessionario dovrà:
1° presentare il progetto definitivo;
2° effettuare le espropriazioni;
3° cominciare i lavori;
4° ultimare i lavori;
5° attivare l'utilizzazione dell'acqua;
quando si tratti di grandi derivazioni per le quali i concessionari non impieghino subito tutta l'acqua o la forza motrice concessa si debbono determinare i singoli periodi di esecuzione dell'opera, fissando per ciascun periodo la quantità di acqua o di forza motrice utilizzabile ed il canone corrispondente;
f) nel caso di derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici e per le quali, a sensi dell' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sia da riservare la facoltà di riscatto, le condizioni e le modalità di questo;
g) nel caso di piccole derivazioni, l'obbligo della rimozione delle opere per il ripristino dell'alveo, delle sponde ed arginature quando, al cessare della concessione, per qualsiasi motivo, lo Stato non intenda valersi del suo diritto di ritenerle senza compenso;
h) i rapporti fra i consorziati e le garanzie reali per gli obblighi reciproci nel caso di costituzione di consorzio a sensi dell' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;
i) nel caso in cui si ravvisi opportuno, le caratteristiche delle correnti elettriche da produrre;
k) la cauzione che non dovrà essere minore di due annate del canone dovuto o presunto qualora la concessione ne sia esente, nonché la somma occorrente per le spese di sorveglianza e di collaudo dei relativi lavori.
Tanto la cauzione quanto l'ammontare delle spese debbono essere depositate prima della firma del disciplinare;
l) l'elezione di domicilio nel comune in cui cade la bocca di derivazione o il tratto di acqua pubblica nel quale il concessionario intende stabilire l'opificio, ovvero in uno dei Comuni nei quali farà uso dell'acqua da derivare;
m) nel caso in cui si ravvisi opportuno, norme relative alle tariffe di vendita dell'acqua derivata o dell'energia con essa prodotta.
Il disciplinare conterrà l'espressa condizione che il concessionario si obbliga di osservare tutte le disposizioni del presente regolamento.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 17 settembre 1925, n. 1852, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per le concessioni di derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche accordate e da accordarsi sino al 31 dicembre 1928, la cauzione di che all'art. 16, n. 3, lett. K) del R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, viene stabilita in importo non inferiore alla meta' di un'annata di canone, determinato in base al R. decreto 25 febbraio 1924, n. 456, col minimo di L. 100".
- Il Regio D.L. 14 gennaio 1929, n. 116, convertito senza modificazioni dalla L. 27 giugno 1929, n. 1140, nel modificare l'art. 3 del Regio D.L. 17 settembre 1925, n. 1852, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La cauzione per le concessioni di derivazioni ed Utilizzazioni di acqua pubblica, accordate o da accordare dopo il 31 dicembre 1928 - Anno VII, e' stabilita in un importo non inferiore alla meta' di un'annata del canone demaniale, determinato in base al R. decreto 25 febbraio 1924, n. 456, col minimo di L. 100".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-16