Regolamento›Capo II
Art. 10
In vigore dal 31 ott 1920
Sono irricevibili le domande sprovviste della prescritta documentazione.
I documenti tecnici devono essere firmati da un ingegnere. Per le piccole derivazioni di lieve entità può l'Ufficio del genio civile dispensare dal produrre alcuni dei documenti prescritti, salvo la facoltà di chiedere in seguito il completamento della documentazione tecnica; e può ammettere che i documenti siano firmati da un geometra o da un perito agronomo.
Qualora si riconosca che qualcuno dei documenti tecnici, di cui all'articolo precedente, debba essere completato o regolarizzato, l'Ufficio del genio civile assegna un termine perentorio non superiore a trenta giorni, trascorso il quale si prosegue nella procedura a norma della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-10